Il termine “trattamento” viene definito in modo dettagliato all’articolo 4, comma 2, del regolamento. Così come riportato nel testo originale, con il termine trattamento si intendono tutte le seguenti operazioni:
- la raccolta
- la registrazione
- l’organizzazione
- la strutturazione
- la conservazione
- l’adattamento o la modifica
- l’estrazione
- la consultazione
- l’uso
- la comunicazione mediante trasmissione
- la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione
- il raffronto o l’interconnessione
- la limitazione
- la cancellazione o la distruzione
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